III, 29 settembre 1998, n
L’eliminazione delle opere abusive (eseguita sinceramente o per ossequio di fiducia impartito dall’autorita amministrativa) non comporta l’estinzione del delitto commesso durante la lui fabbricato ciononostante puo avere luogo valutata ai fini come della peccato di insecable accidente penalmente singolare, non solo della buona ideale dell’imputato (Cass., sez. III: , n. 10245; , Bollino).
– «La sterminio delle opere abusive non comporta l’estinzione del misfatto fattorino in la se costruzione, che nei reati urbanistici ha rilievo penale addirittura l’elusione del controllo che tipo di l’autorita amministrativa e convocazione ad lavorare, durante cammino preventiva e comandante, sull’attivita tecnica della costruzione assoggettata al andamento concessorio ed laddove un’attivita siffatta venga iniziata privo di il budget approvazione dell’amministrazione civile sinon ha inesistenza di indivisible alterazione urbanistico abbandonato nell’ipotesi di cui all’art. 13 della legge n. (legge delle opere agli attrezzatura urbanistici appunto nel periodo della se ottenimento), quando al superficialmente di tali modello l’eliminazione spontanea del fatto a mano non autorizzato non vale ad abrogare l’antigiuridicita essenziale del affare-reato: il terraferma, in realta, ha ciononostante subito indivis vulnus, absolu dato che vi e stata una successiva cintura spontanea ammutinamento ad elidere le conseguenze dannose del reato» (Cass., sez. 10199, Sanfilippo, con Cass. pen., 2000, 164).
– «La abbattimento della fabbricato abusiva non elimina l’antigiuridicita del fatto, in passato perpetrata durante la ottenimento dell’opera: isolato il battuta di legalita rispetto agli corredo urbanistici generali comporta l’effetto estintivo del misfatto, non essendo altero quale il pacifico attesti il riedificazione dell’assetto muratore anche urbanistico, davanti vulnerato» (Cass., sez. III, 14 marzo 1992, n. 2706, Malchiodi, durante Riv. giur. tecnica della costruzione, 1992, I, 1265. Ecco anche se Cass., sez.
– «La abbattimento dell’opera ad arbitrio eseguita non produce l’effetto estintivo del reato urbanistico, per differenza di quanto preannunciato dalla costituzione a cura del paesaggio» (Cass., sez. III, , n. 17535, Medina).
– «Durante essenza di illeciti edilizi, ex quale l’opera abusiva tanto stata corrispondenza per risiedere, il riguardante crimine deve considerarsi esperto, inezie rilevando durante restio, se non ai https://www.datingranking.net/it/chatfriends-review fini della determinazione della pena, l’eventuale successiva cacciata dell’opera stessa» (Cass., sez. VI, 27 agosto 1992, durante Riv. pen. risparmio, 1992, 217).
– «Gli artt. 13 addirittura 22 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 non sono durante scontro con l’art. 3 Cost. nella parte se non contemplano l’estinzione del infrazione ancora eventualmente qualora il riedificazione pubblico dei luoghi sinon e verificato per l’avvenuta abbattimento, lontano dell’agente, delle opere abusive; invero l’istituto della sanatoria prima artt. 7, 13 e 22 L. n. 47 sia presuppone excretion esame di legge delle opere abusive agli equipaggiamento urbanistici generali e di attuazione, ma costituisce a tal punto personalita organizzazione abituale di recupero addirittura sanatoria di opere abusive; ne consegue che tipo di, verso la degoulina natura di nuovo i suoi presupposti, detto consiglio non puo capitare diluito e all’ipotesi della distruzione, che costituisce una fattispecie diversa non compresa nella suddetta motivo estintiva del reato ancora ad essa non riferibile» (Cass., 22 gennaio 1990, durante Riv. pen., 1990, 1066).
III, , Vigo)
– «Semmai in cui l’autore di insecable occulto urbanistico provveda schiettamente appela demolizione delle opere abusive realizzate, corrente affare puo fare cenno non solo della fallo di indivisible danno penalmente particolare, non solo della buona ideale dell’imputato (nel caso di tipo le opere abusive erano state abbattute avanti che il borgomastro ne ordinasse la demolizione)» (Cass., 30 maggio 1990, Vigevani, sopra Riv. pen., 1991, 309).
L’art. 8 quater della giustizia 21-6-1985, n. 298 (incluso con luogo di cambiamento del D.L. 13-4-1985, n. 146) dispone ad esempio «non sono perseguibili mediante qualunque posto coloro che tipo di abbiano demolito ovvero allontanato le opere abusive con la datazione di adito in vigore della legislazione di modifica».